Descrizione
Considerato che i mutamenti climatici in atto stanno comportando l’acclarata condizione emergenziale di siccità in cui versa, in particolar modo, la Regione Siciliana con conseguenti gravi problemi per l’approvvigionamento idropotabile ed irriguo e che tale condizione climatica comporta, gioco forza, allo stato una maggiore e preventiva esposizione al rischio incendi;
Considerato altresì che la corrente stagione primaverile temporalmente sta comportando una anticipazione delle stagione estiva, con ciò amplificando il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale,con conseguenti gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, rappresentando peraltro, un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
Tenuto conto delle Direttive Regionali sulle attività da porre in essere per la prevenzione e il contrasto del rischio di incendi boschivi
e di interfaccia che – di fatto – alla luce del su indicato D.A. 114/Gab integrano le direttive emanate emanate dal DRPC
Sicilia e, in particolare, la direttiva del 26 aprile 2018 prot. 20310;
Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art.54, comma 4, del D.lgs n.267 del 2000 e s.m.i., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Il Sindaco con propria ordinanza ha disposto che durante il periodo compreso tra la data del 15 Maggio 2024 ed il 31 Ottobre 2024 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:
a) accendere fuochi di ogni genere;
b) far brillare mine o usare esplosivi;
c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le
PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
e) aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere
ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
g) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta
meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
h) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
i) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di
servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
j) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente
vicino ad abitazioni e fabbricati.
Per tutte le informazioni di dettaglio, si rimanda al provvedimento.